D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Data Emanazione: 09/04/2008
Data Pubblicazione: 30/04/2008
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Indice degli Allegati
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art.1.
Finalità
Art.2. Definizioni
Art.3. Campo di applicazione
Art.4. Computo dei lavoratori
Capo II
Sistema istituzionale
Art.5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
Art.6. Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
Art.7. Comitati regionali di coordinamento
Art.8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro
Art.9. Enti pubblici aventi compiti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art.10. Informazione e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art.11. Attività promozionali
Art.12. Interpello
Art.13. Vigilanza
Art.14. Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.15.
Misure generali di tutela
Art.16. Delega di funzioni
Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art.19. Obblighi del preposto
Art.20. Obblighi dei lavoratori
Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Art.22. Obblighi dei progettisti
Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art.24. Obblighi degli installatori
Art.25. Obblighi del medico competente
Art.26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione
Art.27. Sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.28. Oggetto della valutazione
dei rischi
Art.29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
Art.30. Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.31.
Servizio di prevenzione e protezione
Art.32. Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni
Art.33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art.35. Riunione periodica
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art.36.
Informazione ai lavoratori
Art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.38.
Titoli e requisiti del medico competente
Art.39. Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art.40. Rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale
Art.41. Sorveglianza sanitaria
Art.42. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla
mansione specifica
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art.43.
Disposizioni generali
Art.44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato
Art.45. Primo soccorso
Art.46. Prevenzione incendi
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art.47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art.48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
Art.49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di sito produttivo
Art.50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Art.51. Organismi paritetici
Art.52. Sostegno alla piccola e media impresa,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Art.53.
Tenuta della documentazione
Art.54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art.55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art.56. Sanzioni per il preposto
Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti
i fornitori e gli installatori
Art.58. Sanzioni per il medico competente
Art.59. Sanzioni per i lavoratori
Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art.61. Esercizio dei diritti
della persona offesa
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art.62. Definizioni
Art.63. Requisiti di salute e di sicurezza
Art.64. Obblighi del datore di lavoro
Art.65. Locali sotterranei o semisotterranei
Art.66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art.67. Notifiche all'organo di vigilanza competente
per territorio
Capo II
Sanzioni
Art.68. Sanzioni per il datore
di lavoro
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art.69. Definizioni
Art.70. Requisiti di sicurezza
Art.71. Obblighi del datore di lavoro
Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso
Art.73. Informazione e formazione
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art.74. Definizioni
Art.75. Obblighi di uso
Art.76. Requisiti dei DPI
Art.77. Obblighi del datore di lavoro
Art.78. Obblighi dei lavoratori
Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art.80. Obblighi del datore
di lavoro
Art.81. Requisiti di sicurezza
Art.82. Lavori sotto tensione
Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive
Art.84. Protezione dai fulmini
Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art.86. Verifiche
Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art.88. Campo di applicazione
Art.89. Definizioni
Art.90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei
lavori
Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art.95. Misure generali di tutela
Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art.99. Notifica preliminare
Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art.101. Obblighi di trasmissione
Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art.105. Attività soggette
Art.106. Attività escluse
Art.107. Definizioni
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art.108. Viabilità nei cantieri
Art.109. Recinzione del cantiere
Art.110. Luoghi di transito
Art.111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota
Art.113. Scale
Art.114. Protezione dei posti di lavoro
Art.115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art.116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art.118. Splateamento e sbancamento
Art.119. Pozzi, scavi e cunicoli
Art.120. Deposito di materiali in prossimita' degli scavi
Art.121. Presenza di gas negli scavi
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art.122. Ponteggi ed opere provvisionali
Art.123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art.124. Deposito di materiali sulle impalcature
Art.125. Disposizione dei montanti
Art.126. Parapetti
Art.127. Ponti a sbalzo
Art.128. Sottoponti
Art.129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art.130. Andatoie e passerelle
Sezione V
Ponteggi fissi
Art.131. Autorizzazione alla costruzione
ed all'impiego
Art.132. Relazione tecnica
Art.133. Progetto
Art.134. Documentazione
Art.135. Marchio del fabbricante
Art.136. Montaggio e smontaggio
Art.137. Manutenzione e revisione
Art.138. Norme particolari
Sezione VI
Ponteggi movibili
Art.139. Ponti su cavalletti
Art.140. Ponti su ruote a torre
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art.141. Strutture speciali
Art.142. Costruzioni di archi, volte e simili
Art.143. Posa delle armature e delle centine
Art.144. Resistenza delle armature
Art.145. Disarmo delle armature
Art.146. Difesa delle aperture
Art.147. Scale in muratura
Art.148. Lavori speciali
Art.149. Paratoie e cassoni
Sezione VIII
Demolizioni
Art.150. Rafforzamento delle strutture
Art.151. Ordine delle demolizioni
Art.152. Misure di sicurezza
Art.153. Convogliamento del materiale di demolizione
Art.154. Sbarramento della zona di demolizione
Art.155. Demolizione per rovesciamento
Art.156. Verifiche
Capo III
Sanzioni
Art.157. Sanzioni per i committenti e i
responsabili dei lavori
Art.158. Sanzioni per i coordinatori
Art.159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Art.160. Sanzioni per i lavoratori
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art.161. Campo di applicazione
Art.162. Definizioni
Art.163. Obblighi del datore di lavoro
Capo II
Sanzioni
Art.165. Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
Art.166. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art.167. Campo di applicazione
Art.168. Obblighi del datore di lavoro
Art.169. Informazione, formazione e addestramento
Capo II
Sanzioni
Art.170. Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
Art.171. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art.172. Campo di applicazione
Art.173. Definizioni
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.174. Obblighi del datore di lavoro
Art.175. Svolgimento quotidiano del lavoro
Art.176. Sorveglianza sanitaria
Art.177. Informazione e formazione
Capo III
Sanzioni
Art.178.Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
Art.179. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art.180. Definizioni e campo di applicazione
Art.181. Valutazione dei rischi
Art.182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art.183. Lavoratori particolarmente sensibili
Art.184. Informazione e formazione dei lavoratori
Art.185. Sorveglianza sanitaria
Art.186. Cartella sanitaria e di rischio
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro
Art.187. Campo di applicazione
Art.188. Definizioni
Art.189. Valori limite di esposizione e valori di azione
Art.190. Valutazione del rischio
Art.191. Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto
variabile
Art.192. Misure di prevenzione e protezione
Art.193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art.194. Misure per la limitazione dell'esposizione
Art.195. Informazione e formazione dei lavoratori
Art.196. Sorveglianza sanitaria
Art.197. Deroghe
Art.198. Linee Guida per i settori della musica delle attivita'
ricreative e dei call center
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art.199. Campo di applicazione
Art.200. Definizioni
Art.201. Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art.202. Valutazione dei rischi
Art.203. Misure di prevenzione e protezione
Art.204. Sorveglianza sanitaria
Art.205. Deroghe
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art.206. Campo di applicazione
Art.207. Definizioni
Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art.209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art.210. Misure di prevenzione e protezione
Art.211. Sorveglianza sanitaria
Art.212. Linee guida
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art.213. Campo di applicazione
Art.214. Definizioni
Art.215. Valori limite di esposizione
Art.216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art.217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Art.218. sorveglianza sanitaria
Capo VI
Sanzioni
Art.219. Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
Art.220. Sanzioni a carico del medico competente
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art.221. Campo di applicazione
Art.222. Definizioni
Art.223. Valutazione dei rischi
Art.224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art.225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art.226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art.227. Informazione e formazione per i lavoratori
Art.228. Divieti
Art.229. Sorveglianza sanitaria
Art.230. Cartelle sanitarie e di rischio
Art.231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art.232. Adeguamenti normativi
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art.233. Campo di applicazione
Art.234. Definizioni
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art.235. Sostituzione e riduzione
Art.236. Valutazione del rischio
Art.237. Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art.238. Misure tecniche
Art.239. Informazione e formazione
Art.240. Esposizione non prevedibile
Art.241. Operazioni lavorative particolari
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art.242. Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche
Art.243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art.244. Registrazione dei tumori
Art.245. Adeguamenti normativi
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art.246. Campo di applicazione
Art.247. Definizioni
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art.248. Individuazione della presenza di
amianto
Art.249. Valutazione del rischio
Art.250. Valutazione del rischio
Art.251. Misure di prevenzione e protezione
Art.252. Misure igieniche
Art.253. Controllo dell'esposizione
Art.254. Valore limite
Art.255. Operazioni lavorative particolari
Art.256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art.257. Informazione dei lavoratori
Art.258. Formazione dei lavoratori
Art.259. Sorveglianza sanitaria
Art.260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Art.261. Mesoteliomi
Capo IV
Sanzioni
Art.262. Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente
Art.263. Sanzioni per il preposto
Art.264. Sanzioni per il medico competente
Art.265. Sanzioni per i lavoratori
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art.266. Campo di applicazione
Art.267. Definizioni
Art.268. Classificazione degli agenti biologici
Art.269. Comunicazione
Art.270. Autorizzazione
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art.271. Valutazione del rischio
Art.272. Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art.273. Misure igieniche
Art.274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art.275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art.276. Misure specifiche per i processi industriali
Art.277. Misure di emergenza
Art.278. Informazioni e formazione
Capo III
Sorveglianza sanitari
Art.279. Prevenzione e controllo
Art.280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art.281. Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV
Sanzioni
Art.282. Sanzioni a carico dei datori di
lavoro e dei dirigenti
Art.283. Sanzioni a carico dei preposti
Art.284. Sanzioni a carico del medico competente
Art.285. Sanzioni a carico dei lavoratori
Art.286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi
esposti
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art.287. Campo di applicazione
Art.288. Definizioni
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art.289. Prevenzione e protezione contro
le esplosioni
Art.290. Valutazione dei rischi di esplosione
Art.291. Obblighi generali
Art.292. Coordinamento
Art.293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art.294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art.295. Termini per l'adeguamento
Art.296. Verifiche
Capo III
Sanzioni
Art.297. Sanzioni a carico dei datori di
lavoro e dei dirigenti
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art.298. Principio di specialita'
Art.299. Esercizio di fatto di poteri direttivi
Art.300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art.301. Applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli
20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Art.302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola
pena dell'arresto
Art.303. Circostanza attenuante
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.304. Abrogazioni
Art.305. Clausola finanziaria
Art.306. Disposizioni finali
Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti prevenzione e protezione dai rischi
(art.10)
Allegato IIIA - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato IIIB - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari
e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI,
SILOS
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
5. PRIMO SOCCORSO
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Osservazioni di carattere generale
2. Sistemi e dispositivi di comando
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
5. Stabilità
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
7. Illuminazione
8.Temperature estreme
9. Segnalazioni, indicazioni.
10. Vibrazioni
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
12. Incendio ed esplosione
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
3.1 Prescrizioni generali
4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento
di persone e di persone e cose.
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.4 Macchine utensili per metalli
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
5.6 Presse e cesoie
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
5.8 Macchine per centrifugare e simili
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
5.11 Macchine per filare e simili
5.12 Telai meccanici di tessitura
5.13 Macchine diverse
5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica,
elettrica e simili
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Allegato VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Osservazione preliminare
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Installazione, disposizione e uso.
1.2 Operazioni di montaggio e smontaggio.
1.3 Illuminazione
1.4 Avviamento
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.7 Rischio di caduta di oggetti
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
2 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono
a sollevare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
4 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono
a sollevare persone
5 Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro
6 Rischi per Energia elettrica
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
8 Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
10 Macchine per filare e simili
11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica
e simili
Allegato VII - Verifiche di attrezzature
Allegato VIII
1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa
Dispositivi di protezione dell'udito
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
Dispositivi di protezione della pelle
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Dispositivi dell'intero corpo
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
2. Protezione del piede
3. Protezione degli occhi o del volto
4. Protezione delle vie respiratorie
5. Protezione dell'udito
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
8. Indumenti fosforescenti
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
10. Attacco di sicurezza con corda
11. Protezione dell'epidermide
4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione
individuale
1. Elmetti di protezione per l’industria
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
3. Otoprotettori
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5. Guanti di protezione
6. Calzature per uso professionale
7. Indumenti di protezione
8. Giubbotti di salvataggio per l’industria
9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
Allegato IX
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche
e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.
Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di
cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo
99
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere
Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori
nei cantieri
Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
Modulo tecnico per complessive 52 ore
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Allegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
I. Introduzione.
II. Contenuti.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti
interessati.
CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.
CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente.
Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto dei materiali
1. Viabilità nei cantieri
2. Ponteggi
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici
fissi
Allegato XX
A. Costruzione e impiego di scale portatili
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale,
puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
INTRODUZIONE
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO
/ TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
4. PROGRAMMA DEI CORSI
PONTEGGI - 28 ORE
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
3. DESTINATARI DEI CORSI
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)
MODULO DI AGGIORNAMENTO
Allegato XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di
sicurezza
Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori
e dellle tubazioni
Allegato XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata
ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli
di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato XXXIII
Allegato XXXIV - Requisiti minimi
1. Attrezzature
2. Ambiente
3. Interfaccia elaboratore/uomo
Allegato XXXV
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di
azione per i campi elettromagnetici
Allegato XXXVII - Radiazioni ottiche
Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
Allegato XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure
di sorveglianza sanitaria
Allegato XL - Divieti
a) Agenti chimici
b) Attività lavorative: Nessuna
Allegato XLI
Allegato XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale
Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative
che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato XLV - Segnale di rischio biologico
Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
VIRUS
PARASSITI
FUNGHI
Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e
sui livelli di contenimento
Allegato XLVIII - Specifiche per processi industriali
Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
Allegato L (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo
295, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE
ESPLOSIVE.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Data Emanazione: 09/04/2008
Data Pubblicazione: 30/04/2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante:
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante:
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante
norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della
direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni
ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della
direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione
del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della
giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della
difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di
cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla
legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita',
ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione
e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa
e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona
in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita'
di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente
di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento
dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione
e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita'; p) «sistema
di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione
dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello potenziale
di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria
e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo
nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso
la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate
e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo
51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri,
dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure
di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo
e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli
589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione
di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti
in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalita' di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione
di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto
di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivita'
non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari
che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo
quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i lavoratori a progetto
di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivita' non sia svolta in
forma esclusiva a favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivita' in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
Capo II
Sistema istituzionale
Art.5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ![]()
1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute;
b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu' completa attuazione
del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento
dell'azione di vigilanza, i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali
di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine
di promuovere l'uniformita' dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione dei rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art.6. Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro ![]()
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione
e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul
lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo
5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo
11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo
di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa
di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici,
adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificita' dei settori
produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche
secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti
i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie
e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla
valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo
30.
Art.7. Comitati regionali di coordinamento
![]()
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
Art.8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro ![]()
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Art.9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro ![]()
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro
assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore
sinergia e complementarieta', le seguenti attivita':
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita';
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza
permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno
ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi
di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese,
anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia
con finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai criteri e alle modalita'
elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del
lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni
con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita'
di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo
5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
del lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivita' non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita la possibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivita' di consulenza sono devoluti in ragione della meta' all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo
1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalita' di ridurre il
fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli
del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie
correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione
tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione,
le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi
a fare data dal 1° gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi
delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della
azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti
attivita':
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di
interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli
organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza
scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di
lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita' nazionali preposte alla sorveglianza
del mercato ai fini del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza
e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo notificato per attestazioni di conformita'
relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza
del mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature
di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle
regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province
autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio
delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la
verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione,
consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio
sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivita'
di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri
e proposte circa la congruita' della norma tecnica non armonizzata ai requisiti
di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle
procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello
stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio
e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia
europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione
dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico
ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del
settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli
del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie
correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti
di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute
per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni
di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine
di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni
del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1°
gennaio 2007.
Art.10. Informazione e assistenza in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro ![]()
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivita' di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite,
in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5,
le attivita' promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo
in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza
sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicita' delle
procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole,
medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b);
c) finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici, universitari e di
formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attivita' scolastica
ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire
la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita' operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita' scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita' e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivita' specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorita', ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
lo stesso personale puo' esercitare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di prevenzione
e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione
e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio
di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti
l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato
sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
Art.14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ![]()
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro; (1)
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle
di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza
delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle
di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.15. Misure generali di tutela ![]()
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda
nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione
e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
![]()
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi.
Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
![]()
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e
i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni
e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi
di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva,
e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed
al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo
le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in
caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo
37.
Art.20. Obblighi dei lavoratori ![]()
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita'
e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo
o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
![]()
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo
2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo
devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui
al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita'
svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo
41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
Art.22. Obblighi dei progettisti ![]()
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
![]()
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art.24. Obblighi degli installatori ![]()
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art.25. Obblighi del medico competente ![]()
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita'
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,
e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari
di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio,
di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita',
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico
competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita'
di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle
predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35,
al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione
del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione ![]()
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola
unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma
8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso
le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art.27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi ![]()
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.28. Oggetto della valutazione dei rischi
![]()
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze
e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art.29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente
decreto.
Art.30. Modelli di organizzazione e di gestione
![]()
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.31. Servizio di prevenzione e protezione ![]()
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica
o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Art.32. Capacita' e requisiti professionali degli addetti
e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma
1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere
un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi
di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di
organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito
il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari
e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui
al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita'
di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art.33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ![]()
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1. Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori,
il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza
sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi
di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni
e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art.36. Informazione ai lavoratori ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della
impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione
e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi
di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di
cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno
dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti
a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero
della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente
o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei
tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Art.39. Svolgimento dell'attivita' di medico competente
1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata
con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Art.40. Rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale ![]()
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Art.41. Sorveglianza sanitaria ![]()
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche'
dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita'
alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita'
di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita,
di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita'
alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di
cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Art.42. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione
specifica ![]()
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave
e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato,
possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art.44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato ![]()
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo' subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente
decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art.47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art.48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ![]()
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Art.49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di sito produttivo ![]()
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati
nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza
di piu' aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale nonche' quelli sede di autorita'
marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti
del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei
cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Art.50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ![]()
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unita' produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo
37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti
e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Art.52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita' ![]()
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'.
Il fondo opera a favore delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa
non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita'
migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento
delle disponibilita' del Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie
imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile,
dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura
pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda
ovvero l'unita' produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente
decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle
sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel
corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;
d) relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie imprese di cui
al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Art.53. Tenuta della documentazione ![]()
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione
della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a cio'
espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone
responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente
riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle
generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a
quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti,
ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei
supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici
di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema
da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano
dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema
medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalita' criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Art.54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art.55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000
a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui
alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di
cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto
dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento
e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza
di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o),
p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per
la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma
1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per
la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma
2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro
per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi
1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per
non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione
degli articoli 29, comma 4, e 35, comma 2; (1)
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori
ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori
ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore,
in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Art.56. Sanzioni per il preposto ![]()
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti
in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma
1, lettera g).
Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i
fornitori e gli installatori ![]()
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Art.58. Sanzioni per il medico competente ![]()
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione
dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);v c) con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo
41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione
dell'articolo 40, comma 1.
Art.59. Sanzioni per i lavoratori ![]()
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi
di cui alla medesima disposizione.
Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare,
i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo ![]()
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art.61. Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione
del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda
o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o
forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Art.63. Requisiti di salute e di sicurezza ![]()
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
Art.64. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi
1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento.
Art.65. Locali sotterranei o semisotterranei ![]()
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art.66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art.67. Notifiche all'organo di vigilanza competente
per territorio ![]()
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella
valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita'
di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati
e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
Sanzioni
Art.68. Sanzioni per il datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro
per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per
la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione
dell'articolo 67, commi 1 e 2.
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,
la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte
in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Art.70. Requisiti di sicurezza ![]()
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive,
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura
di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o
in parte, risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne
informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente
per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e
21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo,
nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura
oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione
di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali
di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante
e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento
tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
Art.71. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita'
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede
affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della
messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere
o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni
di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati
di inattivita';
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature
di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso ![]()
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Art.73. Informazione e formazione ![]()
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro
provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i
lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non
per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio
maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere
conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.77. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante
a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali
indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche'
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate
su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per
la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.78. Obblighi dei lavoratori ![]()
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso ![]()
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle
misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art.80. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori
siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare
quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui
al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
Art.81. Requisiti di sicurezza ![]()
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti
nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto
previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza,
nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500
V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con
specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati
dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attivita';
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive ![]()
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
Art.84. Protezione dai fulmini ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte
II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,
5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato
V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera:
gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari,
gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere
e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in
altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori
e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato
XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici
o di lavoratori autonomi;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita' organizzative, nonche'
disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
alla realizzazione dell'opera.
Art.90. Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori ![]()
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita'
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico
di regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso
di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico
di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori ![]()
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili
dei lavori ![]()
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera
il committente dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti
degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita'
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi ![]()
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo,
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
ai fini della sicurezza.
Art.95. Misure generali di tutela ![]()
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimita' del cantiere.
Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti ![]()
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente
visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria ![]()
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza
dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa
affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento
alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ![]()
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20
a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto
decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art.99. Notifica preliminare ![]()
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono
nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute
in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento ![]()
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di
cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita' dell'opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di
appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo
di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio.
Art.101. Obblighi di trasmissione ![]()
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.
Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione
sonora ![]()
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art.108. Viabilità nei cantieri ![]()
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
Art.109. Recinzione del cantiere ![]()
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Art.111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota ![]()
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu'
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori
da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di
rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Art.112. Idoneita' delle opere provvisionali ![]()
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti
nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al
loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale
lunghe piu' di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E'
vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita' superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilita' della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate
nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari
piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione
dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di
un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo
da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente,
di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale
dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento
di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro
uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza
oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa
sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi innestati
(tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono
osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremita' superiori dei montanti devono essere assicurate
a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite di rompitratta
per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
Art.114. Protezione dei posti di lavoro ![]()
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento
e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto
da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato
con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti
efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette
a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure
non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione
di muratura comune.
Art.115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario
che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Art.116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ![]()
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso,
la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo
ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze
eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso
e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune
di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di
un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore
perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro
imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma
dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi
di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi,
il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro
e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro
ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio
di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari
si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art.118. Splateamento e sbancamento ![]()
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori
meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o
un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato
il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti,
deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di
attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito
di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base
della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello
scavo o alle condizioni di accessibilita' del ciglio della platea superiore,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Art.119. Pozzi, scavi e cunicoli ![]()
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita', anche in relazione alla
pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti
pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti
della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano
che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata
in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni
e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui
fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere
vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto,
a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno
e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.
Art.120. Deposito di materiali in prossimita' degli
scavi ![]()
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Art.121. Presenza di gas negli scavi ![]()
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art.122. Ponteggi ed opere provvisionali ![]()
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
Art.123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art.124. Deposito di materiali sulle impalcature ![]()
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Art.125. Disposizione dei montanti ![]()
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti
di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresi'
essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli
in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi
7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio
o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato
o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60;
puo' essere consentita una maggiore distanza quando cio' sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio
risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi
calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art.126. Parapetti ![]()
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano
posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i
lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Art.127. Ponti a sbalzo ![]()
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda
a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita' e la stabilita'.
Art.128. Sottoponti ![]()
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per
i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione
di durata non superiore a cinque giorni.
Art.129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato
cementizio ![]()
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando
non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti,
prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,
deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte
di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta
o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del
fabbricato piu' di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del
cassero medesimo. Come sotto ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione
puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del
ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione
dell'area sottostante.
Art.130. Andatoie e passerelle ![]()
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di
materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Sezione
VI
Ponteggi movibili
Art.139. Ponti su cavalletti
![]()
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore
a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Capo
II
Sanzioni
Art.165. Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente ![]()
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera
b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera
a).
Art.166. Sanzioni a carico del preposto
![]()
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla
quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400
a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150
a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art.167. Campo di applicazione
![]()
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese
le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico,
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Art.168. Obblighi del datore di lavoro
![]()
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione,
le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo
conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori
individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento
per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili.
Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Art.169. Informazione, formazione
e addestramento ![]()
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente
al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione
ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento
adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione
manuale dei carichi.
Capo II
Sanzioni
Art.170. Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente ![]()
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1
e 2, 169, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera
a).
Art.171. Sanzioni a carico del preposto
![]()
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla
quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro
400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro
150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art.172. Campo di applicazione
![]()
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art.173. Definizioni ![]()
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende
per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita'
a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.174. Obblighi del datore
di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo
conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti
di lavoro di cui all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui
all'allegato XXXIV.
Art.175. Svolgimento quotidiano del
lavoro ![]()
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della
sua attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa
di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne evidenzi la necessita'.
5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi
che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art.176. Sorveglianza sanitaria
![]()
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma
6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo
e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni
e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale
negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per
i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo
41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori
i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta,
quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita'
e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Art.177. Informazione e formazione
![]()
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo
18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Capo III
Sanzioni
Art.178.Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente ![]()
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2
e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera
a).
Art.179. Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla
quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro
400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro
150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).
Titolo
VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art.180. Definizioni e campo
di applicazione ![]()
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per
le attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti
esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti
esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
sue successive modificazioni.
Art.181. Valutazione dei rischi
![]()
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28,
il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione
e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle
buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni
ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione
in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e'
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria
la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei
livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione
del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa
quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione
dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28,
essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la
natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi
piu' dettagliata.
Art.182. Disposizioni miranti ad
eliminare o ridurre i rischi ![]()
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita'
di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione
agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione
dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi
generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV e V. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei
valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione
e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art.183. Lavoratori particolarmente
sensibili ![]()
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo
182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Art.184. Informazione e formazione
dei lavoratori ![]()
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36
e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti
da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati
e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare
riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali
rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo
dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto
a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
Art.185. Sorveglianza sanitaria
![]()
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli
agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41,
ed e' effettuata dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai
rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione
del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in
un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai
rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Art.186. Cartella sanitaria e di
rischio ![]()
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi
i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente
titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro
Art.187. Campo di applicazione
![]()
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art.188. Definizioni ![]()
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce
a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera
al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art.189. Valori limite di esposizione
e valori di azione ![]()
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione,
in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione
acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX =
87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85
dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80
dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente,
da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione
che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione
di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo
i rischi associati a tali attivita'.
3. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione
settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Art.190. Valutazione del rischio
![]()
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il
datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore
e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni
in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore
oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito
con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1,
puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono
esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere
adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione
e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione
del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo,
il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo
la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194,
195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28, comma 2.
Art.191. Valutazione di attivita'
a livello di esposizione molto variabile ![]()
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite
di esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli
di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo' attribuire
a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori
di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti
e in particolare:
a) la disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito; b) l'informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione
associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto
dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure
di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche
e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28,
a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va riportato il riferimento
al presente articolo.
Art.192. Misure di prevenzione e
protezione ![]()
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il
datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante
le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto
del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita'
di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti
di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione
al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione
al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione
e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro
elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma
1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati
da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse
e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio
di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il
lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal
datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art.193. Uso dei dispositivi di protezione
individuali ![]()
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18,
comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per
l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle
seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o
al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino
i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito
che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta
dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore
solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore
limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un
livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Art.194. Misure per la limitazione
dell'esposizione ![]()
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione
del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore
di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta.
Art.195. Informazione e formazione
dei lavoratori ![]()
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore.
Art.196. Sorveglianza sanitaria
![]()
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria
i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o
con periodicita' diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo
di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita'
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa
ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su
loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunita'.
Art.197. Deroghe ![]()
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso
dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di
esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi
potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori
rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite
le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando
le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano
le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina
regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano,
tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti
al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art.198. Linee Guida per i settori
della musica delle attivita' ricreative e dei call center ![]()
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite la parti
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione
del presente capo nei settori della musica, delle attivita' ricreative e dei
call center.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a
vibrazioni
Art.199. Campo di applicazione
![]()
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti
indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni
del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.
Art.200. Definizioni ![]()
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza,
delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo
intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni
misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Art.201. Valori limite di esposizione
e valori d'azione ![]()
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti
valori limite di esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a
20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato
a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi
brevi e' pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione
giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Art.202. Valutazione dei rischi
![]()
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche
puo' essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni
per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di
uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza,
dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa
operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature
specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di
riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di
cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse
al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione
specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute
dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore
e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura
di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e'
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature,
il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Art.203. Misure di prevenzione e
protezione ![]()
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in
base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi
che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione
a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite
nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro
da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre
i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente
le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei
posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori
sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con
adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per
la protezione dal freddo e dall'umidita'.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite
di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del
superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione
per evitare un nuovo superamento.
Art.204. Sorveglianza sanitaria
![]()
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori
ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti
alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano
una o piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione
in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute
ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono
di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Art.205. Deroghe ![]()
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il
datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo
intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche
dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante
le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione
di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori
di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione,
il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori limite
a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di
40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi
probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente
al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per
un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni
e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono
essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2
e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art.206. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione
dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi
a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.
Art.207. Definizioni
![]()
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si
intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore
o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione
a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti
gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita'
di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita' di potenza (S), che
determina l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate nel presente
capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori
limite di esposizione.
Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI,
lettera B, tabella 2.
Art.209. Identificazione
dell'esposizione e valutazione dei rischi ![]()
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli
dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione,
la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme
europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione
dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche
linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa,
quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario,
dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici
effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori
di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui
ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente
alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori
le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto
o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili
in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo
210.
Art.210. Misure
di prevenzione e protezione ![]()
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti
che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro,
a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri
che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori
ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici
di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature
o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che
dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di
lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate
e l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente possibile
e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite
di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua
le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il
datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze
dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art.211. Sorveglianza
sanitaria ![]()
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio
di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi
trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali
e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo
208, comma 2.
Art.212. Linee
guida ![]()
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico
settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.
Art.214. Definizioni
![]()
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si
intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle
radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili
e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 100 e 400 ¯Fm. La banda degli ultravioletti e' suddivisa
in UVA (315-400 ¯Fm), UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280 ¯Fm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa
in IRA (780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000 ¯Fm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata
di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare
le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni
ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un
laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica
diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione
alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano
protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza radiante
incidente per unita' di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato
(W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unita'
d'angolo solido per unita' di superficie, espressa in watt su metro quadrato
su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione
radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
Art.215. Valori
limite di esposizione ![]()
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti
sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser
sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Art.216. Identificazione
dell'esposizione e valutazione dei rischi ![]()
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli
delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia
seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme
della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le
radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione
(CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni
incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme
e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni
adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee
guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee
guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle
attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione
dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo
215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni
ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo,
le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente
alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che
possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte
le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti
di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformita'
delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei
rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Art.217. Disposizioni
miranti ad eliminare o a ridurre i rischi ![]()
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono
essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione
che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione
superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli
di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati
con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso
alle stesse e' limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio.
Art.218. sorveglianza
sanitaria ![]()
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore
di lavoro. La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire
e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonche' prevenire
effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono
identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica
al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare
le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi
dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI
Sanzioni
Art.219. Sanzioni a carico del datore
di lavoro e del dirigente ![]()
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro
a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli
181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205,
comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
Art.220. Sanzioni
a carico del medico competente ![]()
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre
mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli
185 e 186.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art.221. Campo di applicazione
![]()
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano,
o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro
o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti
chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano
a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi'
al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre
1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del
codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2
della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze
pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle
norme contenute al capo III del presente titolo.
Art.222. Definizioni
![]()
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici,
sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati
o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita'
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo
per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili
come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo
di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite
di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti,
o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione
di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione
del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato
di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico
di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale
nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art.223. Valutazione
dei rischi ![]()
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza
di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate
o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile,
dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita',
ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita'
di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione
a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio
che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e'
tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione
che la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza
di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale
attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione
e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata
ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.
Art.224. Misure
e principi generali per la prevenzione dei rischi ![]()
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i
rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti
al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico
e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono
o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti
sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti
che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di
lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art.225. Misure
specifiche di protezione e di prevenzione ![]()
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio
sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita'
lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi
di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire
sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza,
con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in
termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica
e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni
effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti
alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione
dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di
agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro
previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta
di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili,
il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero
dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e
la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione
di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature
di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un
sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo
a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio
di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento
dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio,
all'organo di vigilanza.
Art.226. Disposizioni
in caso di incidenti o di emergenze ![]()
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
43 e 44, nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi.
Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di
lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore
di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto
prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita
o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita'
necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale
ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel
piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno
inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi,
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per
le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure
precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi
specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni
di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al
presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non
protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art.227. Informazione
e formazione per i lavoratori ![]()
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano
di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti
sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza
e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa
a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione
del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite
da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con
il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio
rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro
provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture
e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono
trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti
chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art.228. Divieti
![]()
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente
in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale
sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti
attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che
sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo,
nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione
dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi
possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del
processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita'
di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della
salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata
dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza
e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art.229. Sorveglianza
sanitaria ![]()
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma
2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni
di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento
di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio
per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico
competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria
si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera
analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la
salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico,
il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il
datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata
a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione
simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art.230. Cartelle
sanitarie e di rischio ![]()
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto
previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato
tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo
articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia
dei documenti di cui al comma 1.
Art.231. Consultazione
e partecipazione dei lavoratori ![]()
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o
dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
50.
Art.232. Adeguamenti
normativi ![]()
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo
per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale
e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto
da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria
di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto
superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato
si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali,
sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori
predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato
il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla
esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi
fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2,
sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori
di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente
il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato
e' comunque effettuata dal datore di lavoro.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art.233. Campo di applicazione
![]()
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate
dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste
dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, le norme
del presente titolo si applicano a tutte le attivita' nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della
loro attivita' lavorativa.
Art.234. Definizioni
![]()
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui
al numero 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui
al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di
un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite
della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno
o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore,
in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato
XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art.235. Sostituzione e riduzione
![]()
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento
che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno
nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione
non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato
XLIII.
Art.236. Valutazione
del rischio ![]()
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni,
i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza,
dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione
e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione
dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di
cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo
dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli
agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere
i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma
6.
Art.237. Misure
tecniche, organizzative, procedurali ![]()
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che
gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro
in quantitativi superiori alle necessita' predette;
b) limita al minimo possibile il numero